Art. 10. Riscossione della tariffa 1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa, ai sensi dell' articolo 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 .
Nota all'art. 10:
- Per il testo dell' art. 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo n. 22 del 1997 , si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 10:
- Per il testo dell' art. 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo n. 22 del 1997 , si veda nelle note alle premesse.