Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
Articolo 9Articolo 11
Versione
19 giugno 1999
Art. 10. Riscossione della tariffa 1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa, ai sensi dell' articolo 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 .
Nota all'art. 10:
- Per il testo dell' art. 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo n. 22 del 1997 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 19 giugno 1999
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