Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio , 80/511/CEE della Commissione , 82/471/CEE del Consiglio , 83/228/CEE del Consiglio , 93/74/CEE del Consiglio , 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione , di seguito denominato «regolamento».
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell' art. 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251, cosi' recita:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell' art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.».
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1963, n. 82.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell' art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio , 80/511/CEE della Commissione , 82/471/CEE del Consiglio , 83/228/CEE del Consiglio , 93/74/CEE del Consiglio , 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 1° settembre 2009, n. L 229.
- Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8.
- La legge 9 marzo 2001, n. 49 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 , recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2001, n. 59.
- La legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2011, n. 41.
- Il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 (Attuazione della direttiva 2001/102/CE , della direttiva 2002/32/CE , della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE , relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2004, n. 139.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 (Attuazione delle direttive 93/74/CEE , 94/39/CE , 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54, S.O.
- Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118.
- Il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi e' pubblicato nella G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 35. Entrato in vigore l'8 febbraio 2005.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 142 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2009, n. 239.
- Il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223 (Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 767/2009 si veda nelle note alle premesse.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell' art. 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251, cosi' recita:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell' art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.».
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1963, n. 82.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell' art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio , 80/511/CEE della Commissione , 82/471/CEE del Consiglio , 83/228/CEE del Consiglio , 93/74/CEE del Consiglio , 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 1° settembre 2009, n. L 229.
- Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8.
- La legge 9 marzo 2001, n. 49 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 , recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2001, n. 59.
- La legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2011, n. 41.
- Il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 (Attuazione della direttiva 2001/102/CE , della direttiva 2002/32/CE , della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE , relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2004, n. 139.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 (Attuazione delle direttive 93/74/CEE , 94/39/CE , 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54, S.O.
- Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118.
- Il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi e' pubblicato nella G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 35. Entrato in vigore l'8 febbraio 2005.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 142 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2009, n. 239.
- Il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223 (Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 767/2009 si veda nelle note alle premesse.