Articolo 6 del Decreto legislativo 3 febbraio 2017, n. 26
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 aprile 2017
Art. 6. Violazioni riguardanti il tenore di additivi 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, in merito alla concentrazione massima di additivi coccidiostatici e istomonostatici ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 10.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, superando il tenore massimo di additivi ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000, salvo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, e dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento.
Entrata in vigore il 1 aprile 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente