Art. 5. Presidente (( 1. Il Presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una tema di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile, con le medesime modalita', per un ulteriore triennio. )) 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente:
a) convoca e presiede le riunioni del ((Comitato di indirizzo)) , stabilendone l'ordine del giorno; b) formula, nel rispetto delle priorita' strategiche individuate dalle direttive e dalle linee-guida di cui all'articolo 2, comma 3, le proposte al ((Comitato di indirizzo)) ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione; c) sovrintende alle attivita' dell'Istituto; d) formula al ((Comitato di indirizzo)) la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento; e) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4; f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del ((Comitato di indirizzo)) , da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso.
a) convoca e presiede le riunioni del ((Comitato di indirizzo)) , stabilendone l'ordine del giorno; b) formula, nel rispetto delle priorita' strategiche individuate dalle direttive e dalle linee-guida di cui all'articolo 2, comma 3, le proposte al ((Comitato di indirizzo)) ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione; c) sovrintende alle attivita' dell'Istituto; d) formula al ((Comitato di indirizzo)) la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento; e) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4; f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del ((Comitato di indirizzo)) , da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso.