Art. 3. Compensi per le attivita' straordinarie di custodia dei beni immobili 1. Per le attivita' di riscossione dei canoni di locazione ovvero di altre somme dovute per l'occupazione dell'immobile, nonche' di rinnovo, disdetta e stipula dei contratti di godimento del bene, spetta al custode un compenso aggiuntivo calcolato per scaglioni, nella misura di seguito indicata, sull'ammontare delle somme incassate:
fino a euro 5.000,00: 4%;
oltre euro 5.000,00: 3%.
2. Per le attivita' di seguito indicate, spetta al custode una maggiorazione complessiva del compenso calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, variabile tra il 5% e il 20%:
a) azione per la convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione o per morosita' e promozione di ogni altra azione, anche esecutiva, occorrente per conseguire la disponibilita' del bene;
b) partecipazione alle assemblee condominiali;
c) interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
d) regolarizzazione catastale, urbanistica ed edilizia degli immobili;
e) direzione e controllo delle attivita' di asporto e trasferimento presso un depositario delle cose mobili appartenenti al debitore o a terzi rinvenute nell'immobile pignorato.
fino a euro 5.000,00: 4%;
oltre euro 5.000,00: 3%.
2. Per le attivita' di seguito indicate, spetta al custode una maggiorazione complessiva del compenso calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, variabile tra il 5% e il 20%:
a) azione per la convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione o per morosita' e promozione di ogni altra azione, anche esecutiva, occorrente per conseguire la disponibilita' del bene;
b) partecipazione alle assemblee condominiali;
c) interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
d) regolarizzazione catastale, urbanistica ed edilizia degli immobili;
e) direzione e controllo delle attivita' di asporto e trasferimento presso un depositario delle cose mobili appartenenti al debitore o a terzi rinvenute nell'immobile pignorato.