Art. 4. Compensi per l'attivita' di custodia dei beni mobili 1. Per la custodia dei beni mobili pignorati spetta al custode, se diverso dal debitore, un compenso liquidato in base ai seguenti criteri:
a) per autocarri, autotreni, autoarticolati e motrici:
1) con portata fino a 35 quintali, euro 6,20 al giorno;
2) con portata superiore ai 35 quintali, euro 9,80 al giorno;
b) per trattori stradali, rimorchi e semirimorchi, euro 9,80 al giorno;
c) per trattori agricoli, macchine movimento terra e affini,euro 9,80 al giorno;
d) per autoveicoli:
1) di cilindrata fino a 1.500 centimetri cubi, euro 2,20 al giorno;
2) di cilindrata da 1.501 a 2.500 centimetri cubi, euro 2,70 al giorno;
3) di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubi, euro 3,20 al giorno;
e) per i motocicli e ciclomotori, euro 1,00 al giorno;
f) per gli oggetti preziosi e le opere d'arte:
1) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni non supera euro 1.000,00, euro 2,00 al giorno;
2) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni e' compreso tra euro 1.000,01 ed euro 5.000,00, euro 5,00 al giorno;
3) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni e' compreso tra euro 5.000,01 ed euro 10.000,00, euro 10,00 al giorno;
4) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni e' compreso tra euro 10.000,01 ed euro 20.000,00, euro 20,00 al giorno;
5) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni e' compreso tra euro 20.000,01 ed euro 50.000,00, euro 30,00 al giorno;
6) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni e' superiore ad euro 50.000,00 euro 50,00 al giorno;
g) per altri beni:
1) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni non supera euro 1.000,00, euro 0,15 per 0,25 metro cubo al giorno;
2) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni e' compreso tra euro 1.001,00 ed euro 2.500,00, euro 0,30 per 0,25 metro cubo al giorno;
3) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni supera euro 2.500, euro 0,40 per 0,25 metro cubo al giorno.
2. Se la procedura e' sospesa o dichiarata estinta o improcedibile, il compenso, nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g), e' determinato in relazione al valore di stima.
3. In ogni caso, il compenso liquidato ai sensi del comma 1 non puo' superare la misura di un terzo del ricavato della vendita del bene.
4. Con gli stessi criteri di cui al comma 1, sono liquidati i compensi per la custodia dei beni mobili asportati dall'immobile pignorato, sostituita in ogni caso la somma ricavata dalla vendita con il valore di stima.
a) per autocarri, autotreni, autoarticolati e motrici:
1) con portata fino a 35 quintali, euro 6,20 al giorno;
2) con portata superiore ai 35 quintali, euro 9,80 al giorno;
b) per trattori stradali, rimorchi e semirimorchi, euro 9,80 al giorno;
c) per trattori agricoli, macchine movimento terra e affini,euro 9,80 al giorno;
d) per autoveicoli:
1) di cilindrata fino a 1.500 centimetri cubi, euro 2,20 al giorno;
2) di cilindrata da 1.501 a 2.500 centimetri cubi, euro 2,70 al giorno;
3) di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubi, euro 3,20 al giorno;
e) per i motocicli e ciclomotori, euro 1,00 al giorno;
f) per gli oggetti preziosi e le opere d'arte:
1) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni non supera euro 1.000,00, euro 2,00 al giorno;
2) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni e' compreso tra euro 1.000,01 ed euro 5.000,00, euro 5,00 al giorno;
3) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni e' compreso tra euro 5.000,01 ed euro 10.000,00, euro 10,00 al giorno;
4) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni e' compreso tra euro 10.000,01 ed euro 20.000,00, euro 20,00 al giorno;
5) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni e' compreso tra euro 20.000,01 ed euro 50.000,00, euro 30,00 al giorno;
6) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni e' superiore ad euro 50.000,00 euro 50,00 al giorno;
g) per altri beni:
1) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni non supera euro 1.000,00, euro 0,15 per 0,25 metro cubo al giorno;
2) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni e' compreso tra euro 1.001,00 ed euro 2.500,00, euro 0,30 per 0,25 metro cubo al giorno;
3) se la somma ricavata della vendita della totalita' dei beni supera euro 2.500, euro 0,40 per 0,25 metro cubo al giorno.
2. Se la procedura e' sospesa o dichiarata estinta o improcedibile, il compenso, nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g), e' determinato in relazione al valore di stima.
3. In ogni caso, il compenso liquidato ai sensi del comma 1 non puo' superare la misura di un terzo del ricavato della vendita del bene.
4. Con gli stessi criteri di cui al comma 1, sono liquidati i compensi per la custodia dei beni mobili asportati dall'immobile pignorato, sostituita in ogni caso la somma ricavata dalla vendita con il valore di stima.