Articolo 12 del Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69
Articolo 11Articolo 13
Versione
21 maggio 2014
Art. 12. Sanzioni amministrative accessorie e divieto di pagamento della sanzione in misura ridotta 1. In caso di violazione delle disposizioni sanzionate all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, fatti salvi i casi di particolare tenuita' del fatto, all'articolo 4, commi 3 e 4, all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 10, commi 1 e 2, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria e' disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha dato causa all'illecito.
2. In caso di reiterazione della medesima violazione o di piu' violazioni delle disposizioni sanzionate all'articolo 4, commi 1 e 2, all'articolo 5, all'articolo 6, commi 3 e 4, all'articolo 7, all'articolo 8, commi 3 e 4, all'articolo 10, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, all'articolo 11, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria e' disposta la sospensione per un periodo da uno a sei mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha dato causa all'illecito.
3. Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, qualora successivamente all'emissione del provvedimento di sospensione sia commessa un'ulteriore violazione, e' disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha dato causa all'illecito.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Entrata in vigore il 21 maggio 2014
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