Articolo 16 del Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69
Articolo 15Articolo 17
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21 maggio 2014
Art. 16. Disposizioni di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni.
Note all' art. 16:
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 21 maggio 2014
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