Articolo 54 del Decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249
Articolo 53Articolo 55
Versione
26 agosto 2006
Art. 54. Disciplina transitoria 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007.
2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51.
3. Per il primo anno di funzionamento, i consigli notarili distrettuali sopperiscono alle spese delle Commissioni mediante un fondo straordinario nell'ambito del proprio bilancio e gli adempimenti previsti dagli articoli 150 , 150-bis e 150-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , come modificati o inseriti dal presente decreto, sono espletati, nei termini previsti dagli stessi articoli, nell'anno 2007.
Nota all' art. 54:
- Per la legge n. 89 del 1913 si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 26 agosto 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente