Articolo 2 del Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 15
Articolo 1Articolo 3
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18 febbraio 2010
Art. 2. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 18 febbraio 2010
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