PROTOCOLLO
All'atto della firma del Trattato di amicizia, commercio e
navigazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, i sottoscritti Plenipotenziari hanno inoltre concordato le seguenti disposizioni che saranno considerate come parte integrante del Trattato predetto:
1. L'espressione "sanita' pubblica" di cui all'articolo 2 paragrafo
1 e all'articolo 3 paragrafo 3 comprende la protezione della vita e della salute delle persone, degli animali e delle piante.
2. Le persone che sono cittadini di entrambe le Parti contraenti e che abbiano la loro residenza permanente nonche' la base della loro esistenza nel territorio di una delle due Parti contraenti, possono essere chiamate solo da questa ultima Parte ad adempiere un qualsiasi obbligo legale di servizio militare (ad articolo 5 paragrafo 1).
3. Nell'espressione "catastrofi naturali e simili" di cui
all'articolo 5 paragrafo 4 non sono comprese le guerre e le situazioni simili alle guerre.
4. Le navi e gli aeromobili battenti la bandiera di una delle due Parti contraenti non possono essere sottoposti, nei territorio dell'altra Parte, ai provvedimenti di cui all'articolo 5 paragrafo 3 ed all'articolo 6 paragrafo 4.
5. Le disposizioni dell'articolo 6 paragrafo 4 e 5 si applicano
anche nel caso in cui una impresa privata diventi di proprieta' pubblica o venga, sottoposta al controllo pubblico o ad interventi simili da parte dei pubblici poteri.
6. Le due Parti contraenti concordano nel ritenere desiderabile,
nell'interesse dei loro rapporti economici, che i cittadini d'una Parte contraente possano assumere funzioni arbitrali nel territorio dell'altra Parte allo stesso modo dei nazionali, nel caso di procedimenti arbitrali per i quali la scelta degli arbitri e' rimessa esclusivamente alle parti interessate. In relazione a cio' le due Parti contraenti faranno quanto possibile per assicurare una siffatta regolamentazione (ad articolo 7).
7. Il trattamento nazionale di cui all'articolo 7 non si estende
alla concessione del gratuito patrocinio e alla esenzione dalla cautio indicatum solvi, poiche' a questo riguardo continua ad applicarsi la Convenzione internazionale sulla Procedura Civile conclusa all'Aja il 17 luglio 1905.
8. La disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 8,
paragrafo 4, vale per le seguenti professioni od attivita':
a) commercialisti;
b) ingegneri;
c) architetti;
d) chimici (esclusi i farmacisti);
e) attuari;
f) agronomi;
g) geometri;
h) periti industriali;
i) periti forestali ed agrari.
9. La disposizione di cui all'articolo 8 paragrafo 7 non si applica
nei confronti dei prestatori d'opera di una delle due Parti contraenti occupati nel territorio dell'altra Parte.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 12 non impediscono ad uno Stato contraente di prescrivere come condizione, per l'immatricolazione nel registro nazionale, che le navi o gli aeromobili non debbano essere di proprieta' di cittadini o societa' di uno Stato straniero.
11. Il trattamento nazionale stabilito dall'articolo 14 non fa
ostacolo alla eventuale percezione di tasse di soggiorno. Sono fatte altresi' salve le norme vigenti nei due Paesi per quel che concerne l'applicazione alle societa' estere dell'imposta sulle societa'.
12. Ciascuna Parte contraente puo' far dipendere la importazione di
capitali da una autorizzazione (ad articolo 15).
13. a) Ciascuna Parte contraente si impegna a non invocare
dall'altra Parte l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 in misura diversa o piu' onerosa di quella in cui detta altra Parte applichi disposizioni analoghe previste in Accordi multilaterali ai quali entrambe le Parti contraenti aderiscano. Sono fatti tuttavia, salvi gli eventuali maggiori vantaggi derivanti dal trattamento della nazione piu' favorita.
b) Qualora gli Accordi multilaterali di cui alla lettera a)
cessassero di avere vigore nei riguardi di una o di entrambe le Parti contraenti, queste si consulteranno al piu' presto possibile al fine di stabilire a quali condizioni le disposizioni dell'articolo 22 potranno continuare ad avere applicazione. Fino a quando tali condizioni non saranno state convenute, ciascuna Parte contraente potra' applicare le dette disposizioni con le limitazioni previste dalla propria legislazione. Restano salvi in ogni caso gli eventuali maggiori vantaggi derivanti dal trattamento della nazione piu' favorita.
14. La disposizione dell'art. 25 paragrafo 2 non si applica alle
Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni delle due Parti contraenti.
15. Le disposizioni dell'articolo 32 paragrafo 1 non pregiudicano le norme esistenti nei due Paesi in materia di disciplina degli autotrasporti e del traffico aereo.
16. Le disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 2, non faranno
ostacolo alla percezione sul traffico di transito di tasse o altri tributi dovuti per il trasporto o la circolazione dei mezzi di trasporto, sempreche' tali tasse e tributi siano percepiti conformemente al trattamento nazionale e della nazione piu' favorita.
17. Le persone fisiche possono comprovare la loro cittadinanza ai sensi del presente Trattato:
a) se si tratta di italiani: mediante presentazione di un
passaporto nazionale o di un certificato di cittadinanza rilasciato dalle Autorita' della Repubblica italiana, o di un libretto di navigazione rilasciato dalle Autorita' della Repubblica italiana a condizione che vi figuri la menzione che il titolare e' cittadino italiano;
b) se si tratta di Tedeschi: mediante presentazione di un
passaporto nazionale o di un certificato rilasciato dalle Autorita' della Repubblica Federale di Germania, attestante che il titolare e' cittadino tedesco o Tedesco, o mediante un libretto di navigazione rilasciato dalle Autorita' della Repubblica Federale di Germania, a condizione che vi figuri la menzione che il titolare e' Tedesco.
In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il
presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO a Roma, il 21 novembre 1957, in doppio originale nelle
lingue italiana e tedesca, i due testi facendo ugualmente fede.
Per la Repubblica Federale
di Germania
von BRENTANO
Per la Repubblica italiana
PELLA
Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI