Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 febbraio 1933 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 dicembre 2009 |
Commentari • 16
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Giurisprudenza • 180
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466 , concernente l'istituzione dell'Ente autonomo «Tirrenia», per la valorizzazione della zona lungomare ceduta dal Demanio al comune di Pisa.
Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1932 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.