Articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
Articolo 49Articolo 51
Versione
20 dicembre 1990
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Versione
27 maggio 1991
Art. 50. Indennita' di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi 1. Al personale gia' appartenente alla posizione funzionale corrispondente alIII livello retributivo - ex ausiliario socio sanitario specializzato - compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 45.000.
2. Al personale di posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo - coadiutori amministrativi ed operatori tecnici - compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L.
65.000.
3. Agli operatori tecnici coordinatori appartenenti alla posizione funzionale corrispondente al V livello retributivo compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 78.000.
4. Al sottoindicato personale di posizione funzionale corrispondente al VI livello retributivo dei vari ruoli compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000:
Ruolo sanitario
- Personale infermieristico (dietiste, podologi)
- Personale tecnico sanitario
- Personale della riabilitazione
- Personale di vigilanza e di ispezione
Ruolo tecnico
- Assistente sociale
- Assistente tecnico
Ruolo amministrativo
- Assistente amministrativo
5. Agli operatori professionali di I categoria - coordinatori - del ruolo sanitario compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
6. Agli assistenti sociali coordinatori compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
7. Ai collaboratori amministrativi appartenenti alla posizione funzionale corrispondente al VII livello retributivo compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
8. Ai collaboratori coordinatori del ruolo amministrativo, nonche' agli operatori professionali dirigenti non ((ricompresi nell'articolo 68, comma 6,)) compete un'indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
9. Le indennita' previste dal presente articolo decorrono dal 1° dicembre 1990.
Entrata in vigore il 27 maggio 1991
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