Art. 46. Indennita' per il personale dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo 1. Sono confermate nelle misure ed alle condizioni gia' previste dagli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , le indennita' di bilinguismo e di partecipazione all'ufficio di Direzione.
2. A decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennita' differenziate di coordinamento previste dall' articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000. Dalla stessa data l'indennita' di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del medesimo decreto e' rideterminata in L. 1.400.000.
Nota all' art. 46 :
- Gli articoli 52 , 53 , 54 e 55 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 , prevedono:
Art. 52 (Indennita' di bilinguismo).- 1. Al personale in servizio negli enti di cui all'art. 1 aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale della Valle d'Aosta o negli enti in cui vige costituzionalmente con carattere di obbligatorieta' il sistema del bilinguismo aventi sedi in altre regioni a statuto speciale, e' attruibuita una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio negli enti locali della regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.
Capo III
Art. 53. (Indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ).- 1. Al personale facente parte di diritto dell'ufficio di direzione (capi servizio) spetta un'indennita' di L. 4.000.000 in misura fissa e costante annua lorda.
2. L'indennita' di cui al primo comma non e' cumulabile, per i medici, con l'indennita' primariale differenziata, fino a concorrenza della medesima.
Art. 54 (Indennita' di coordinamento).- 1. Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , spetta l'indennita' differenziata fissa annua lorda e costante di:
a) L. 2.800.000 per unita' sanitaria locale fino a 150.000 abitanti;
b) L. 3.600.000 per unita' sanitaria locale superiore a 150.000 abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex regionale.
Art. 55 (Indennita' di polizia giudiziaria).- 1. Al personale cui e' stata attribuita dall'autorita' competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , spetta una indennita' fissa lorda annua di L. 1.000.000.
professionale, tecnico ed amministrativo 1. Sono confermate nelle misure ed alle condizioni gia' previste dagli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , le indennita' di bilinguismo e di partecipazione all'ufficio di Direzione.
2. A decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennita' differenziate di coordinamento previste dall' articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000. Dalla stessa data l'indennita' di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del medesimo decreto e' rideterminata in L. 1.400.000.
Nota all' art. 46 :
- Gli articoli 52 , 53 , 54 e 55 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 , prevedono:
Art. 52 (Indennita' di bilinguismo).- 1. Al personale in servizio negli enti di cui all'art. 1 aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale della Valle d'Aosta o negli enti in cui vige costituzionalmente con carattere di obbligatorieta' il sistema del bilinguismo aventi sedi in altre regioni a statuto speciale, e' attruibuita una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio negli enti locali della regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.
Capo III
Art. 53. (Indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ).- 1. Al personale facente parte di diritto dell'ufficio di direzione (capi servizio) spetta un'indennita' di L. 4.000.000 in misura fissa e costante annua lorda.
2. L'indennita' di cui al primo comma non e' cumulabile, per i medici, con l'indennita' primariale differenziata, fino a concorrenza della medesima.
Art. 54 (Indennita' di coordinamento).- 1. Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , spetta l'indennita' differenziata fissa annua lorda e costante di:
a) L. 2.800.000 per unita' sanitaria locale fino a 150.000 abitanti;
b) L. 3.600.000 per unita' sanitaria locale superiore a 150.000 abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex regionale.
Art. 55 (Indennita' di polizia giudiziaria).- 1. Al personale cui e' stata attribuita dall'autorita' competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , spetta una indennita' fissa lorda annua di L. 1.000.000.