Articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
Articolo 45Articolo 47
Versione
20 dicembre 1990
Art. 46. Indennita' per il personale dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo 1. Sono confermate nelle misure ed alle condizioni gia' previste dagli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , le indennita' di bilinguismo e di partecipazione all'ufficio di Direzione.
2. A decorrere dal 1› dicembre 1990 le indennita' differenziate di coordinamento previste dall' articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000. Dalla stessa data l'indennita' di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del medesimo decreto e' rideterminata in L. 1.400.000.
Nota all' art. 46 :
- Gli articoli 52 , 53 , 54 e 55 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 , prevedono:
Art. 52 (Indennita' di bilinguismo).- 1. Al personale in servizio negli enti di cui all'art. 1 aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale della Valle d'Aosta o negli enti in cui vige costituzionalmente con carattere di obbligatorieta' il sistema del bilinguismo aventi sedi in altre regioni a statuto speciale, e' attruibuita una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio negli enti locali della regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.
Capo III
Art. 53. (Indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ).- 1. Al personale facente parte di diritto dell'ufficio di direzione (capi servizio) spetta un'indennita' di L. 4.000.000 in misura fissa e costante annua lorda.
2. L'indennita' di cui al primo comma non e' cumulabile, per i medici, con l'indennita' primariale differenziata, fino a concorrenza della medesima.
Art. 54 (Indennita' di coordinamento).- 1. Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , spetta l'indennita' differenziata fissa annua lorda e costante di:
a) L. 2.800.000 per unita' sanitaria locale fino a 150.000 abitanti;
b) L. 3.600.000 per unita' sanitaria locale superiore a 150.000 abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex regionale.
Art. 55 (Indennita' di polizia giudiziaria).- 1. Al personale cui e' stata attribuita dall'autorita' competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , spetta una indennita' fissa lorda annua di L. 1.000.000.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente