Art. 130. Fondo di incentivazione della produttivita' e sue modalita' di
ripartizione per il personale medico veterinario 1. Nel rispetto della normativa generale dell'istituto disciplinato dal presente regolamento, che si richiama a tutti gli effetti, gli incentivi della produttivita' per il servizio veterinario formano un comparto autonomo e riservato agli operatori medico-veterinari del servizio stesso.
2. Il fondo di incentivazione del personale medico veterinario viene costituito dalle somme destinate al finanziamento dell'istituto relativamente all'anno 1989 ed eventualmente integrato dalle entrate aggiuntive a quelle rilevate al 31 dicembre 1989, corrisposte da enti o privati per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, al netto della quota di spettanza della amministrazione e della percentuale rispettivamente del 10' e del 5' da portare in aumento ai fondi delle categorie C) e D) di cui all'articolo 126.
3. Al personale medico veterinario e' riconosciuto lo stesso tetto orario del personale medico a tempo pieno.
4. Il trattamento economico da assumere a riferimento per la determinazione del valore orario del plus orario reso o per il riparto del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 123 e' determinato con i criteri del personale medico.
5. Le competenze spettanti al personale medico veterinario sono ripartite secondo i criteri di cui allo schema dell' articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 .
6. L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo e' obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attivita' di vigilanza permanente e profilassi. A tale scopo le Unita' Sanitarie Locali, nel definire il finanziamento del fondo suddetto, prevedono stanziamenti sufficienti a incentivare adeguatamente l'attivita' di vigilanza, fermo restando il limite massimo individuale di sette ore settimanali. Tale fondo viene finanziato con le somme erogate nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale dal Ministero della Sanita' per l'attivita' di vigilanza e con gli eventuali proventi derivanti da attivita' di assistenza zooiatrica svolte in regime convenzionale.
Nota agli articoli 123 , 124 , 125 , 127 , 129 e 130 :
- Per gli articoli da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 si rinvia al decreto medesimo pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160.
ripartizione per il personale medico veterinario 1. Nel rispetto della normativa generale dell'istituto disciplinato dal presente regolamento, che si richiama a tutti gli effetti, gli incentivi della produttivita' per il servizio veterinario formano un comparto autonomo e riservato agli operatori medico-veterinari del servizio stesso.
2. Il fondo di incentivazione del personale medico veterinario viene costituito dalle somme destinate al finanziamento dell'istituto relativamente all'anno 1989 ed eventualmente integrato dalle entrate aggiuntive a quelle rilevate al 31 dicembre 1989, corrisposte da enti o privati per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, al netto della quota di spettanza della amministrazione e della percentuale rispettivamente del 10' e del 5' da portare in aumento ai fondi delle categorie C) e D) di cui all'articolo 126.
3. Al personale medico veterinario e' riconosciuto lo stesso tetto orario del personale medico a tempo pieno.
4. Il trattamento economico da assumere a riferimento per la determinazione del valore orario del plus orario reso o per il riparto del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 123 e' determinato con i criteri del personale medico.
5. Le competenze spettanti al personale medico veterinario sono ripartite secondo i criteri di cui allo schema dell' articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 .
6. L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo e' obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attivita' di vigilanza permanente e profilassi. A tale scopo le Unita' Sanitarie Locali, nel definire il finanziamento del fondo suddetto, prevedono stanziamenti sufficienti a incentivare adeguatamente l'attivita' di vigilanza, fermo restando il limite massimo individuale di sette ore settimanali. Tale fondo viene finanziato con le somme erogate nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale dal Ministero della Sanita' per l'attivita' di vigilanza e con gli eventuali proventi derivanti da attivita' di assistenza zooiatrica svolte in regime convenzionale.
Nota agli articoli 123 , 124 , 125 , 127 , 129 e 130 :
- Per gli articoli da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 si rinvia al decreto medesimo pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160.