Art. 52. Indennita' per servizio notturno e festivo 1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennita' notturna" nella misura unica uguale per tutti di L. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennita' di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di un'indennita' festiva per ogni singolo dipendente.
3. Le indennita' di cui al presente articolo decorrono dal 1 dicembre 1990 e riassorbono quelle previste al medesimo titolo dall' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 .
Nota all' art. 52 :
- L' art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , cosi recita:
Art. 60 (Indennita' per servizio notturno e festivo). - 1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una indennita' notturna nella misura unica uguale per tutti di L. 1.400 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennita' di L. 9.450 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 4.740 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' festiva per ogni singolo dipendente.
2. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennita' di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di un'indennita' festiva per ogni singolo dipendente.
3. Le indennita' di cui al presente articolo decorrono dal 1 dicembre 1990 e riassorbono quelle previste al medesimo titolo dall' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 .
Nota all' art. 52 :
- L' art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , cosi recita:
Art. 60 (Indennita' per servizio notturno e festivo). - 1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una indennita' notturna nella misura unica uguale per tutti di L. 1.400 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennita' di L. 9.450 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 4.740 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' festiva per ogni singolo dipendente.