Articolo 123 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
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20 dicembre 1990
Art. 123. Tipologia e finalita' dell'istituto 1. L'istituto della incentivazione della produttivita' deve realizzare un incremento della qualita' e della economicita' dei servizi ed e' altresi' rivolto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale.
2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovra' essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.
3. Dalla data 1› gennaio 1990 e per l'arco di vigenza del presente regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema per obiettivi, con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 .
4. L'attivazione dell'istituto e' obbligatoria e subordinata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:
a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto tra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario, in relazione alla consistenza dei posti di organico coperti;
b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttivita' complessivi:
miglioramento degli indici relativi a: durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto, indice di turn-over del posto letto;
riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
economie realizzate dall'indice medio regionale per la farmaceutica esterna ed interna;
potenziamento delle attivita' di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro;
miglioramento di altri eventuali indici di produttivita', oggettivamente rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale;
pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi pubblici in modo da garantire maggiori spazi di prestazione dei servizi all'utenza ed un minore ricorso alle prestazioni di specialistica convenzionata esterna;
c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale ed oraria delle prestazioni utilizzando le attivita' rese in plus- orario, oltre che nella sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori) e nei presidi multizonali;
d) devono incentivarsi le prestazioni ed i trattamenti deospedalizzanti e le attivita' di ospedale diurno.
5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale, che deve tracciare le linee generali dei programmi, i criteri di attuazione degli stessi e le verifiche. Ogni semestre devono essere verificati con le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al grado di conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.
6. Il processo e' cosi' articolato:
a) incentivazione ai sensi degli articoli 101 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 .
b) produttivita' per obiettivi.
7. In riferimento ai commi 3 e 4, con gli accordi quadro regionali possono essere sperimentate forme di integrazione fra le due tipologie dell'istituto.
Nota agli articoli 123 , 124 , 125 , 127 , 129 e 130 :
- Per gli articoli da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 si rinvia al decreto medesimo pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160. Note agli articoli 1, 25, 57, 71, 93 e 123:
- Si trascrive il testo dell'art. 6 del decretto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986 recante norme sulla: Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93:
Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da:
presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all' art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
istituti zooprofilattici sperimentali;
ospedale Galliera di Genova;
ordine mauriziano di Torino.
2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della sanita';
da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ;
da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale a norma di legge.
6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita'), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresij defi- nite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell' art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropri- ate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica.
8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall' art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
9. I criteri e le modalitta' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
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