Art. 51. Indennita' di turno 1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VII livello retributivo addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi, ovvero che siano ausiliari specializzati operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici, compete una indennita' giornaliera, legata alla effettuazione dei turni di servizio programmati, pari al L. 3.500.
2. L'indennita' di cui al comma 1, che decorre dal 1 dicembre 1990, non e' cumulabile con quelle previste dall'articolo 49 e riassorbe l'indennita' prevista dall' articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 .
L'indennita' di pronta disponibilita' e' rideterminata in L. 40.000 lorde. Una indennita' giornaliera di L. 2.000 e' corrisposta al personale ausiliario assegnato ai servizi di malattie infettive.
Nota all' art. 51 :
- Gli articoli 49 e 57 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 cosi recitano:
Art. 49 (Indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza).- 1. Ai farmacisti inquadrati nei livelli 9, 10 e 11 viene corrisposta l'indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
Livello 9 .....L. 4.300.000
Livello 10 .....L. 6.600.000
Livello 11 .....L. 9.600.000
2. Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.
Art. 57 (Indennita' di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti).- 1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 1 al 7 livello operanti normalmente su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia con struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennita' mensile lorda di L. 40.000.
2. Agli operatori del ruolo sanitario del 4, 6 e 7 livello operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura nelle 24 ore giornaliere compete una indennita' mensile lorda di L. 65.000.
3. Agli operatori del ruolo sanitario del 4, 6 e 7 livello operanti in terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 70.000; tale indennita' compete anche all'operatore professionale dirigente.
4. Al restante personale compreso tra il 1 e 8 livello, che non rientri nella fattispecie suindicata, sara' corrisposta, per l'intera vigenza dell'accordo, una indennita' nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde.
5. Le indennita' di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili, sono corrisposte per dodici mensilita' e decorrono dal 1 febbraio 1987.
6. Dalla data di cui al comma 5, sono soppresse le indennita' di cui all' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 .
2. L'indennita' di cui al comma 1, che decorre dal 1 dicembre 1990, non e' cumulabile con quelle previste dall'articolo 49 e riassorbe l'indennita' prevista dall' articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 .
L'indennita' di pronta disponibilita' e' rideterminata in L. 40.000 lorde. Una indennita' giornaliera di L. 2.000 e' corrisposta al personale ausiliario assegnato ai servizi di malattie infettive.
Nota all' art. 51 :
- Gli articoli 49 e 57 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 cosi recitano:
Art. 49 (Indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza).- 1. Ai farmacisti inquadrati nei livelli 9, 10 e 11 viene corrisposta l'indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
Livello 9 .....L. 4.300.000
Livello 10 .....L. 6.600.000
Livello 11 .....L. 9.600.000
2. Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.
Art. 57 (Indennita' di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti).- 1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 1 al 7 livello operanti normalmente su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia con struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennita' mensile lorda di L. 40.000.
2. Agli operatori del ruolo sanitario del 4, 6 e 7 livello operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura nelle 24 ore giornaliere compete una indennita' mensile lorda di L. 65.000.
3. Agli operatori del ruolo sanitario del 4, 6 e 7 livello operanti in terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 70.000; tale indennita' compete anche all'operatore professionale dirigente.
4. Al restante personale compreso tra il 1 e 8 livello, che non rientri nella fattispecie suindicata, sara' corrisposta, per l'intera vigenza dell'accordo, una indennita' nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde.
5. Le indennita' di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili, sono corrisposte per dodici mensilita' e decorrono dal 1 febbraio 1987.
6. Dalla data di cui al comma 5, sono soppresse le indennita' di cui all' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 .