Art. 81. Mobilita' nell'ambito dell'Ente 1. L'istituto della mobilita', all'interno dell'Ente, concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in localita' diversa da quella della sede di assegnazione.
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'Ente l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici situati a non oltre 10 Km dalla localita' sede di assegnazione. Detta utilizzazione, che non e' soggetta alle procedure previste dalle lettere A) e B) del comma 3 per la mobilita' d'urgenza ed ordinaria, e' disposta sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative quando avviene al di fuori dal presidio, servizio o ufficio di assegnazione.
3. La mobilita' interna si distingue in mobilita' di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure:
A) Mobilita' d'urgenza:
1) nei casi in cui nell'ambito dell'Ente sia necessario soddisfare le esigenze funzionali dei servizi a seguito di eventi contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei dipendenti in servizi, presidi e uffici diversi da quello di assegnazione e' effettuata limitatamente al perdurare delle situazioni predette;
2) tale utilizzazione e' disposta, con atto motivato, dall'ufficio di Direzione dell'Unita' Sanitaria Locale o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti e non puo' superare il limite massimo di un mese nell'anno solare;
3) la mobilita' di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il personale di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo professionale e disciplina, ferma restando la necessita' di assicurare, in via prioritaria, la funzionalita' dell'unita' operativa di provenienza;
4) al personale interessato spetta l'indennita' di missione prevista dalla normativa vigente, se ed in quanto dovuta;
B) Mobilita' ordinaria nell'ambito dell'Ente:
gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti secondo le vigenti disposizioni, a domanda dei medici interessati, possono attivare, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, misure di mobilita' ordinaria interna nell'osservanza delle modalita' e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilita' dei posti da ricoprire mediante mobilita' del personale;
b) valutazione positiva ed, in caso di piu' domande, comparata del curriculum di carriera e professionale in rapporto al posto da ricoprire, effettuata dall'Ufficio di direzione - integrato dal Responsabile di Servizio cui il posto si riferisce, ove non facente gia' parte dell'Ufficio di direzione stesso - per i medici di posizione funzionale corrispondente al IX e X livello retributivo; possono, altresi', essere prese in considerazione documentate situazioni personali (ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei familiari) e sociali nonche' di residenza anagrafica alle quali e' attribuito un massimo di punti 15 sulla base dei criteri individuati in sede di contrattazione decentrata a livello locale;
c) in caso di parita' di punteggio ha la precedenza il dipendente medico con maggiore anzianita' complessiva di servizio.
4. Gli Enti per motivate esigenze di servizio possono disporre d'ufficio misure di mobilita' interna del personale sulla base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.
5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la mobilita' ordinaria puo' essere effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.
6. I provvedimenti di mobilita' ordinaria interna, a domanda o d'ufficio, predisposti secondo le procedure indicate nella lettera B) del comma 3 e nel comma 4, sono adottati dal Comitato di gestione dell'Unita' Sanitaria Locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'Ente l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici situati a non oltre 10 Km dalla localita' sede di assegnazione. Detta utilizzazione, che non e' soggetta alle procedure previste dalle lettere A) e B) del comma 3 per la mobilita' d'urgenza ed ordinaria, e' disposta sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative quando avviene al di fuori dal presidio, servizio o ufficio di assegnazione.
3. La mobilita' interna si distingue in mobilita' di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure:
A) Mobilita' d'urgenza:
1) nei casi in cui nell'ambito dell'Ente sia necessario soddisfare le esigenze funzionali dei servizi a seguito di eventi contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei dipendenti in servizi, presidi e uffici diversi da quello di assegnazione e' effettuata limitatamente al perdurare delle situazioni predette;
2) tale utilizzazione e' disposta, con atto motivato, dall'ufficio di Direzione dell'Unita' Sanitaria Locale o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti e non puo' superare il limite massimo di un mese nell'anno solare;
3) la mobilita' di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il personale di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo professionale e disciplina, ferma restando la necessita' di assicurare, in via prioritaria, la funzionalita' dell'unita' operativa di provenienza;
4) al personale interessato spetta l'indennita' di missione prevista dalla normativa vigente, se ed in quanto dovuta;
B) Mobilita' ordinaria nell'ambito dell'Ente:
gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti secondo le vigenti disposizioni, a domanda dei medici interessati, possono attivare, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, misure di mobilita' ordinaria interna nell'osservanza delle modalita' e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilita' dei posti da ricoprire mediante mobilita' del personale;
b) valutazione positiva ed, in caso di piu' domande, comparata del curriculum di carriera e professionale in rapporto al posto da ricoprire, effettuata dall'Ufficio di direzione - integrato dal Responsabile di Servizio cui il posto si riferisce, ove non facente gia' parte dell'Ufficio di direzione stesso - per i medici di posizione funzionale corrispondente al IX e X livello retributivo; possono, altresi', essere prese in considerazione documentate situazioni personali (ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei familiari) e sociali nonche' di residenza anagrafica alle quali e' attribuito un massimo di punti 15 sulla base dei criteri individuati in sede di contrattazione decentrata a livello locale;
c) in caso di parita' di punteggio ha la precedenza il dipendente medico con maggiore anzianita' complessiva di servizio.
4. Gli Enti per motivate esigenze di servizio possono disporre d'ufficio misure di mobilita' interna del personale sulla base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.
5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la mobilita' ordinaria puo' essere effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.
6. I provvedimenti di mobilita' ordinaria interna, a domanda o d'ufficio, predisposti secondo le procedure indicate nella lettera B) del comma 3 e nel comma 4, sono adottati dal Comitato di gestione dell'Unita' Sanitaria Locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.