Articolo 131 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
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20 dicembre 1990
Art. 131. Fondo di incentivazione della produttivita' e sue modalita' di
ripartizione per il personale medico veterinario degli Istituti
Zooprofilattici 1. Il finanziamento del fondo di incentivazione della produttivita' per il personale degli Istituti Zooprofilattici e' fissato in ragione del 10' della spesa complessiva risultante a rendicontazione per le attivita' finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale nel 1989.
2. Tale fondo e' incrementabile per le entrate corrisposte da enti e privati per prestazioni dagli stessi richieste.
3. Il fondo cosi' determinato e' ripartito come previsto nella tabella di cui all' articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , come modificato dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.228 .La suddivisione della quota spettante ai gruppi A) e B) di cui all'articolo 127 avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica all'interno della equipe che ha reso la prestazione
4. L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo e' obblicatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attivita' di supporto alla vigilanza veterinaria permanente e zooprofilassi. A tale scopo le Regioni, nell'ambito dell'accordo quadro regionale, possono prevedere un fondo da trasferire all'Istituto di riferimento per l'attivita' di supporto alla vigilanza veterinaria permanente, nella misura utile ad attribuire al personale medico veterinario e al personale laureato non medico adeguati incentivi.
Nota all' art. 131 :
- Per l' art. 63 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 e per il del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 228 vedi note all'art. 58.
Note agli articoli 58 , 66 , 124 e 131:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 228 riguardante la Rinnovazione degli articoli 46 , 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1987, n. 135. Gli articoli 2 e 3 cosi recitano:
Art. 2. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in miliardi 7,2 per l'anno, 1983, in miliardi 14,3 per l'anno 1984 ed in miliardi 20 per l'anno 1985, si provvede a carico del fondo sanitario nazionale, iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.
Art. 3. - All'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 sono apportate le seguenti modifiche:
la lettera A) del primo comma dell'art. 63 e' cosi sostituita:
A1) Medici, A2) Biologi, chimici, fisici;
nel comma secondo, dopo le parole varie categorie di personale le percentuali di cui ai numeri 1 e 2 e la tabella relativa vengono cosi modificate:
A B C D Totale
1) prestazioni di radiologia 70 - 18 12 100
2) prestazioni di laboratorio65 - 23 12 100
3) visite e/o interventi speciali-
stici delle varie attivita di
servizio ed altre prestazioni
fatturabili85 - 10 5 100
4) prestazioni riabilitative55 - 32 13 100
lo stesso comma tra le parole A) e saranno suddivise e' cosi integrato: e biologo, chimico e fisico (A2);
lo stesso comma dopo le parole e'quipe medica e' cosi integrato: ivi inclusi i biologi, chimici e fisici;
il quarto comma e' cosi integrato dopo le parole ai medici: ivi inclusi i biologi, chimici e fisici;
nel sesto comma, dopo le parole afferente all'e'quipe sono inserite le seguenti parole: per le sole quote di competenza del personale medico;
dopo il sesto comma e' inserito il seguente:
Le quote di competenza dei biologi, chimici e fisici nelle strutture ove sia attivato l'istituto dell'incentivazione della produttivita' sono tra essi ripartite secondo le seguenti proporzioni:
collaboratore 1
coadiutore 1,4
dirigente 1,8"
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
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