Art. 118. Norma di garanzia in caso di passaggio di livello 1. Nel caso di passaggio a posizione funzionale superiore per concorso od avviso pubblico presso lo stesso o altro Ente del Comparto, e purche' i servizi siano prestati senza soluzione di continuita', l'inquadramento avviene sommando al nuovo livello retributivo il maturato economico in godimento nel livello di provenienza.
2. Qualora in conseguenza dell'inquadramento il maturato economico si collochi nello sviluppo del nuovo livello retributivo tra due classi, ovvero fra l'ultima classe ed il primo scatto o fra due scatti, si attribuisce al dipendente la classe o scatto immediatamente inferiore. La somma residua compete sino al raggiungimento della successiva classe o scatto ed e', altresi', utilizzata mediante la temporizzazione per il raggiungimento della successiva classe o scatto.
3. Il criterio di cui al comma 2 si applica anche per le indennita' che progrediscono per classi e scatti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai vincitori di concorso o di avviso pubblico provenienti dal comparto Enti Locali, nonche' dagli enti indicati negli articoli 24 , 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , non ricompresi nel Comparto Sanita'.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 3 l'anzianita' sulle indennita' per il personale proveniente dagli Enti Locali decorre dalla data del passaggio e per il personale di cui agli articoli 24 , 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 il riconoscimento di eventuali anzianita' sulle indennita' opera nel caso in cui esse siano previste ed in godimento nell'Ente di provenienza all'atto del passaggio.
6. Qualora i dipendenti di cui al comma 4 fruiscano di retribuzione individuale di anzianita', il maturato economico per classi e scatti di cui al comma 2 e' costituito dall'importo acquisito per retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
7. Nei casi previsti dal comma 4, qualora il passaggio avvenga nella medesima posizione o posizione inferiore, il medico dipendente segue dal momento dell'inquadramento la dinamica retributiva prevista per la nuova posizione funzionale conseguita, fatto salvo il maturato economico in godimento.
Nota agli artt. 53-118:
- Gli articoli 24, 25, 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, 761 cosi recitano:
CAPO III
VALUTAZIONE DEI SERVIZI E TITOLI
Art. 24 (Riconoscimento dei servizi prestati).- Per il personale assegnato alle unita' sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e per il personale proveniente da unita' sanitarie locali di altre regioni o da enti equiparati ai sensi degli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto, le anzianita' di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale, maturate nell'unita' sanitaria locale o ente di provenienza, si considerano a tutti gli effetti come anzianita' acquisite presso le unita' sanitarie locali.
Le modalita' e le condizioni per il riconoscimento, agli effetti economici, dei servizi prestati dal personale sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.
Art. 25 (Servizi e titoli equipollenti).- I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all' art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , negli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall' art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , nell'ospedale Galliera di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unita' sanitarie locali.
A tali fini, l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall' art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purche' comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unita' sanitarie locali.
Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili).- Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi della unita' sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari sono equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro della sanita', ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unita' sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma.
Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo e' equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza
Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, e' riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneita' con le modalita' stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735 .
2. Qualora in conseguenza dell'inquadramento il maturato economico si collochi nello sviluppo del nuovo livello retributivo tra due classi, ovvero fra l'ultima classe ed il primo scatto o fra due scatti, si attribuisce al dipendente la classe o scatto immediatamente inferiore. La somma residua compete sino al raggiungimento della successiva classe o scatto ed e', altresi', utilizzata mediante la temporizzazione per il raggiungimento della successiva classe o scatto.
3. Il criterio di cui al comma 2 si applica anche per le indennita' che progrediscono per classi e scatti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai vincitori di concorso o di avviso pubblico provenienti dal comparto Enti Locali, nonche' dagli enti indicati negli articoli 24 , 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , non ricompresi nel Comparto Sanita'.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 3 l'anzianita' sulle indennita' per il personale proveniente dagli Enti Locali decorre dalla data del passaggio e per il personale di cui agli articoli 24 , 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 il riconoscimento di eventuali anzianita' sulle indennita' opera nel caso in cui esse siano previste ed in godimento nell'Ente di provenienza all'atto del passaggio.
6. Qualora i dipendenti di cui al comma 4 fruiscano di retribuzione individuale di anzianita', il maturato economico per classi e scatti di cui al comma 2 e' costituito dall'importo acquisito per retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
7. Nei casi previsti dal comma 4, qualora il passaggio avvenga nella medesima posizione o posizione inferiore, il medico dipendente segue dal momento dell'inquadramento la dinamica retributiva prevista per la nuova posizione funzionale conseguita, fatto salvo il maturato economico in godimento.
Nota agli artt. 53-118:
- Gli articoli 24, 25, 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, 761 cosi recitano:
CAPO III
VALUTAZIONE DEI SERVIZI E TITOLI
Art. 24 (Riconoscimento dei servizi prestati).- Per il personale assegnato alle unita' sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e per il personale proveniente da unita' sanitarie locali di altre regioni o da enti equiparati ai sensi degli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto, le anzianita' di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale, maturate nell'unita' sanitaria locale o ente di provenienza, si considerano a tutti gli effetti come anzianita' acquisite presso le unita' sanitarie locali.
Le modalita' e le condizioni per il riconoscimento, agli effetti economici, dei servizi prestati dal personale sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.
Art. 25 (Servizi e titoli equipollenti).- I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all' art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , negli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall' art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , nell'ospedale Galliera di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unita' sanitarie locali.
A tali fini, l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall' art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purche' comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unita' sanitarie locali.
Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili).- Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi della unita' sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari sono equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro della sanita', ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unita' sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma.
Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo e' equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza
Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, e' riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneita' con le modalita' stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735 .