Art. 53. Norma di garanzia nel caso di passaggio di livello 1. Nel caso di passaggio a posizione funzionale superiore anche di diverso profilo e ruolo a seguito di concorso od avviso pubblico presso lo stesso o altro Ente del comparto senza soluzione di continuita' dei servizi, il dipendente acquisisce il trattamento economico previsto per la nuova posizione funzionale mantenendo la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data del passaggio.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti vincitori di concorso od avviso provenienti dal comparto Enti locali, nonche' dagli enti indicati negli articoli 24 , 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , non ricompresi nel comparto Sanita'. La medesima disposizione si applica nei confronti dei dipendenti suddetti anche nel caso in cui il passaggio avvenga nell'ambito della stessa posizione funzionale o di posizione inferiore.
3. Qualora i dipendenti provenienti dagli Enti indicati negli articoli 24 , 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , abbiano mantenuto il sistema di progressione economica per classi e scatti, la retribuzione individuale di anzianita' e' costituita dal valore delle classi e scatti medesimi effettivamente maturati alla data di passaggio con l'esclusione dei benefici previsti dall'articolo 42.
Nota agli artt. 53-118:
- Gli articoli 24, 25, 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, 761 cosi recitano:
CAPO III
VALUTAZIONE DEI SERVIZI E TITOLI
Art. 24 (Riconoscimento dei servizi prestati).- Per il personale assegnato alle unita' sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e per il personale proveniente da unita' sanitarie locali di altre regioni o da enti equiparati ai sensi degli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto, le anzianita' di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale, maturate nell'unita' sanitaria locale o ente di provenienza, si considerano a tutti gli effetti come anzianita' acquisite presso le unita' sanitarie locali.
Le modalita' e le condizioni per il riconoscimento, agli effetti economici, dei servizi prestati dal personale sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.
Art. 25 (Servizi e titoli equipollenti).- I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all' art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , negli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall' art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , nell'ospedale Galliera di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unita' sanitarie locali.
A tali fini, l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall' art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purche' comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unita' sanitarie locali.
Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili).- Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi della unita' sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari sono equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro della sanita', ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unita' sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma.
Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo e' equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza
Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, e' riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneita' con le modalita' stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735 .
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti vincitori di concorso od avviso provenienti dal comparto Enti locali, nonche' dagli enti indicati negli articoli 24 , 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , non ricompresi nel comparto Sanita'. La medesima disposizione si applica nei confronti dei dipendenti suddetti anche nel caso in cui il passaggio avvenga nell'ambito della stessa posizione funzionale o di posizione inferiore.
3. Qualora i dipendenti provenienti dagli Enti indicati negli articoli 24 , 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , abbiano mantenuto il sistema di progressione economica per classi e scatti, la retribuzione individuale di anzianita' e' costituita dal valore delle classi e scatti medesimi effettivamente maturati alla data di passaggio con l'esclusione dei benefici previsti dall'articolo 42.
Nota agli artt. 53-118:
- Gli articoli 24, 25, 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, 761 cosi recitano:
CAPO III
VALUTAZIONE DEI SERVIZI E TITOLI
Art. 24 (Riconoscimento dei servizi prestati).- Per il personale assegnato alle unita' sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e per il personale proveniente da unita' sanitarie locali di altre regioni o da enti equiparati ai sensi degli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto, le anzianita' di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale, maturate nell'unita' sanitaria locale o ente di provenienza, si considerano a tutti gli effetti come anzianita' acquisite presso le unita' sanitarie locali.
Le modalita' e le condizioni per il riconoscimento, agli effetti economici, dei servizi prestati dal personale sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.
Art. 25 (Servizi e titoli equipollenti).- I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all' art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , negli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall' art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , nell'ospedale Galliera di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unita' sanitarie locali.
A tali fini, l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall' art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purche' comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unita' sanitarie locali.
Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili).- Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi della unita' sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari sono equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro della sanita', ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unita' sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma.
Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo e' equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza
Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, e' riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneita' con le modalita' stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735 .