Articolo 26 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Articolo 33Articolo 31 bis
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14 ottobre 1990
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27 agosto 2022
Art. 26. Pubblicita' delle decisioni 1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2.
Entrata in vigore il 27 agosto 2022
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