2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.
2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante societa' separate.
2-ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione di posizioni di controllo in societa' operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorita'.
2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 AGOSTO 2024, N. 113)) .
2-quinquies. Nei casi di cui ai commi ((2-bis e 2-ter)) , l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.
2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni.