Articolo 31 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Articolo 30Articolo 32
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14 ottobre 1990
Art. 31. Sanzioni 1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Nota all' art. 31:
- La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale". Il capo I della citata legge concerne le sanzioni amministrative; le sezioni I e II riguardano rispettivamente: "Principi generali" e "Applicazione".
Entrata in vigore il 14 ottobre 1990
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