Articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417
Articolo 60Articolo 62
Versione
12 novembre 1974
Art. 61. Congedo ordinario

Il personale ispettivo, direttivo e docente ha diritto ad un mese di congedo ordinario nell'anno scolastico.
Il predetto diritto e' irrinunciabile.
Il congedo ordinario deve essere fruito nei periodi di chiusura delle scuole od istituzioni educative.
Entrata in vigore il 12 novembre 1974
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