Art. 77. Passaggi di ruolo
Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianita' di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni.
I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.
I passaggi medesimi sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti e dopo i passaggi di cattedra per non oltre il 10% delle cattedre che risultino disponibili dopo i trasferimenti.
L'assegnazione della sede e' disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 57 commi 1 e 2) che "I passaggi di ruolo di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresi' al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417 ."
Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianita' di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni.
I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.
I passaggi medesimi sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti e dopo i passaggi di cattedra per non oltre il 10% delle cattedre che risultino disponibili dopo i trasferimenti.
L'assegnazione della sede e' disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 57 commi 1 e 2) che "I passaggi di ruolo di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresi' al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417 ."