Art. 24.
Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani si applicano le provvidenze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni e integrazioni.
Le provvidenze di cui al precedente comma si applicano in particolare per:
a) sistemazione ai fini della coltivabilita' dei terreni, compresi i livellamenti e lo sgombero delle macerie e del materiale franoso;
b) ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e pertinenze agricole, riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno e di cinta, di strade poderali, di canali di scolo, delle opere di provvista di acqua, di adduzione dell'energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e trasformazione dei prodotti nelle aziende agricole singole od associate;
c) ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte;
d) ripristino e completamento delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;
e) sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani;
f) tutte le altre opere necessarie alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali.
Possono essere, altresi', concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti.
Le aliquote di contributo previste dall'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739 , per le spese relative alla rimozione e al trasporto a rifiuto di materiali sterili conseguenti ai terremoti, sono aumentate del 10 per cento.
La presentazione delle domande per ottenere le provvidenze previste a favore delle aziende agricole dovra' aver luogo entro il 31 dicembre 1968. ((5)) ---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 1 giugno 1971, n. 289 , convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 1971, n. 491 , ha disposto (con l'art. 9-bis) che "E' prorogato al 31 dicembre 1971 il termine previsto dall'ultimo comma dell' articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1969, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , per la presentazione delle domande per ottenere le provvidenze previste a favore delle aziende agricole danneggiate, limitatamente alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e pertinenze agricole".
Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani si applicano le provvidenze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni e integrazioni.
Le provvidenze di cui al precedente comma si applicano in particolare per:
a) sistemazione ai fini della coltivabilita' dei terreni, compresi i livellamenti e lo sgombero delle macerie e del materiale franoso;
b) ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e pertinenze agricole, riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno e di cinta, di strade poderali, di canali di scolo, delle opere di provvista di acqua, di adduzione dell'energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e trasformazione dei prodotti nelle aziende agricole singole od associate;
c) ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte;
d) ripristino e completamento delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;
e) sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani;
f) tutte le altre opere necessarie alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali.
Possono essere, altresi', concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti.
Le aliquote di contributo previste dall'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739 , per le spese relative alla rimozione e al trasporto a rifiuto di materiali sterili conseguenti ai terremoti, sono aumentate del 10 per cento.
La presentazione delle domande per ottenere le provvidenze previste a favore delle aziende agricole dovra' aver luogo entro il 31 dicembre 1968. ((5)) ---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 1 giugno 1971, n. 289 , convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 1971, n. 491 , ha disposto (con l'art. 9-bis) che "E' prorogato al 31 dicembre 1971 il termine previsto dall'ultimo comma dell' articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1969, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , per la presentazione delle domande per ottenere le provvidenze previste a favore delle aziende agricole danneggiate, limitatamente alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e pertinenze agricole".