Articolo 35 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
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23 agosto 1927
Art. 35.

Se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all'Amministrazione.

Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere, con le cautele all'uopo stabilite dall'ingegnere capo del distretto minerario, gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera.

Entrata in vigore il 23 agosto 1927
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