Articolo 1 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
Articolo 2
Versione
23 agosto 1927
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Versione
1 gennaio 1942
Art. 1. ((La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, sono regolate dalla presente legge.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1942
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