Art. 5 Immunita' degli Stati
Uno Stato beneficia, per se stesso e per i suoi beni, dell'immunita' giurisdizionale davanti ai tribunali di un altro Stato, secondo le disposizioni della presente Convenzione.
Uno Stato beneficia, per se stesso e per i suoi beni, dell'immunita' giurisdizionale davanti ai tribunali di un altro Stato, secondo le disposizioni della presente Convenzione.