Articolo 5 - Convenzione della Legge 14 gennaio 2013, n. 5
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30 gennaio 2013
Art. 5 Immunita' degli Stati

Uno Stato beneficia, per se stesso e per i suoi beni, dell'immunita' giurisdizionale davanti ai tribunali di un altro Stato, secondo le disposizioni della presente Convenzione.

Entrata in vigore il 30 gennaio 2013
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