Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254
Articolo 6Articolo 8
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18 agosto 1999
Art. 7. (Assegnazione temporanea) 1. L'Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, puo' concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale, adeguatamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile.
2. L'assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti, indennita' e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede.
3. Annualmente le Amministrazioni comunicano il numero delle assegnazioni temporanee e dei relativi rinnovi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
Entrata in vigore il 18 agosto 1999
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