Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373
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Versione
30 giugno 1994
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Versione
19 novembre 1995
Art. 5. Devoluzione delle funzioni del soppresso CIP 1. Sono devolute al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) di seguito indicate:
a) poteri di indirizzo e di direttiva ai fini della determinazione dei prezzi e delle tariffe di cui all' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 ;
b) direttive e pareri di cui all' art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ;
c) competenze in materia di tariffe di servizi locali di cui all' art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , ad esclusione di quelle espressamente attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Sono attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le seguenti funzioni del soppresso CIP:
a) determinazione delle tariffe e delle condizioni generali di polizza di cui all' art. 11 della legge 26 dicembre 1969, n. 990 ;
b) fino all'assetto definitivo derivante dall'istituzione degli organismi indipendenti di cui all' art. 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , le competenze in materia di energia elettrica e di gas, e in particolare:
1) determinazione del prezzo base del metano per forniture a produzioni industriali site nell'isola di Murano di cui all' art. 19 della legge 29 novembre 1984, n. 798 ;
2) determinazione dell'ammontare del rimborso dovuto all'ENEL in base al disposto di cui all' art. 19 della legge 9 dicembre 1986, n. 896 ;
3) determinazione delle condizioni e dell'ammontare del corrispettivo per servizio di vettoriamento del gas naturale di cui all' art. 12, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 ;
4) determinazione dell'ammontare degli acconti e dei conguagli per l'integrazione tariffaria di cui all' art. 7, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 ;
5) determinazione dei prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'ENEL e al vettoriamento, nonche' dei parametri relativi allo scambio di energia elettrica prodotta da imprese per uso proprio di cui all' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , come sostituito dall' art. 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 . ((1)) 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le competenze di cui al comma precedente avvalendosi, in via transitoria, degli uffici di segreteria e di supporto gia' del CIP.
4. Le banche dati sui prezzi di specifici prodotti o categorie di prodotti sono collocate presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed utilizzate anche ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all' art. 10, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
5. I comitati provinciali dei prezzi di cui all' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 , sono soppressi e le residue funzioni sono attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La Commissione centrale prezzi di cui all' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 , e' soppressa.
6. Sono attribuite al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni concernenti la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva di cui all' art. 1 della legge 21 dicembre 1962, n. 1527 .
7. E' attribuita al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la determinazione delle tariffe postali e telegrafiche.


------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 14 novembre 1995, n. 481 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall' articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 , al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita' di cui all'articolo 2, comma 28, della presente legge".

Entrata in vigore il 19 novembre 1995
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