Articolo 4 del Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663
Articolo 3Articolo 5
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1 gennaio 1980
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1 marzo 1980
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1 gennaio 2015
Art. 4.

Per il 1980 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro versera' al bilancio dello Stato una somma pari a quella determinata per il 1979 ai sensi dell' articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
((Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 112 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' elevato a tre anni.)) ((La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, e' direttamente corrisposta agli aventi diritto da parte dell'ente pubblico datore di lavoro.)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L.29 FEBBRAIO 1980, N. 33)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2015
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