Articolo 2 del Decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23
Articolo 1Articolo 3
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16 aprile 1987
Art. 2. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 3 OTTOBRE 1987, N. 403
Entrata in vigore il 16 aprile 1987
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