Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.
Articolo 2
- Legge 14 gennaio 2026, n. 13
Articolo 1 della Legge 14 gennaio 2026, n. 13
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6 febbraio 2026
6 febbraio 2026
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