Art. 7. null a se manca l'enunciazione del fatto o del titolo del reato, se manca o e' contraddittoria la motivazione, se manca o e' incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo. E' parimenti nulla se manca la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata. Quando per assoluta impossibilita' non e' sottoscritta da questo giudice, e' sottoscritta dal presidente del tribunale con menzione della causa della sostituzione. Se la sentenza e' pronunciata dalla sezione istruttoria si provvede, in caso d'impedimento di alcuni dei giudici, a norma del capoverso dell'articolo 474.
Se mancano altri requisiti non richiesti a pena di nullita', il giudice che ha pronunciato la sentenza provvede, anche d'ufficio, con le forme stabilite per la correzione degli errori materiali, a norma dell'articolo 149".
Se mancano altri requisiti non richiesti a pena di nullita', il giudice che ha pronunciato la sentenza provvede, anche d'ufficio, con le forme stabilite per la correzione degli errori materiali, a norma dell'articolo 149".