Articolo 7 delle Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni
Articolo 6Articolo 8
Versione
24 ottobre 1989
Art. 7
1. Sono abrogati gli articoli 101 , 102 e 103 comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 .
2. L' articolo 105 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 105 (Supplenze nelle sezioni del tribunale). - 1. Se in una sezione manca o e' impedito il presidente o alcuno dei giudici necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale o chi ne fa le veci, quando non puo' provvedere a norma dell'articolo 97, delega un pretore o un vice pretore della stessa sede".
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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