Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 ottobre 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 23 ottobre 1971 |
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3257 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 02/02/2022, (ud. 19/11/2021, dep. 02/02/2022), n.3257 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente – Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere – Dott. MARULLI Marco – Consigliere – Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12762/2018 proposto da: R.B., R.D., R.E., R.G., Immobiliare Tre s.n.c. di R.E. & C., in persona dell'amministratore pro tempore, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Marino Paolo, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrenti – contro Bank J. Safra Sarasin Ltd, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. …
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Giurisprudenza • 0
Versioni del testo
- Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968. - Articolo 2Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 62 della convenzione stessa.
- Dichiarazione comune della Legge 21 giugno 1971, n. 804DICHIARAZIONE COMUNE
I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,
Al momento della firma della Convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
Desiderosi di garantire un'applicazione quanto piu' possibile efficace delle disposizioni di detta Convenzione,
Solleciti di evitare divergenze di interpretazione della Convenzione che possano nuocere al suo carattere unitario,
Consci del fatto che nell'applicazione della Convenzione potrebbero eventualmente insorgere conflitti positivi o negativi di competenza, Si dichiarano pronti:
1. a studiare tali problemi e segnatamente ad esaminare la
possibilita' di attribuire talune competenze alla Corte di Giustizia: delle Comunita' Europee e, all'occorrenza, a negoziare a tale scopo un accordo;
2. a istituire contatti periodici tra i loro rappresentanti.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alle presente Dichiarazione comune.
FATTO a Bruxelles, addi' ventisette settembre mille novecento
sessantotto
Pierre HARMEL Willy BRANDT Michel DEBRE
Giuseppe MEDICI Pierre GREGOIRE J.M.A.H. LUNS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO