Articolo 10 del Decreto 8 febbraio 1997, n. 101
Articolo 9Articolo 11
Versione
4 maggio 1997
Art. 10. Indicazioni dei materiali impiegati
e dei metodi di lavorazione 1. Devono essere dichiarati i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione che assumono rilevanza in relazione al prodotto che:
a) per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalita' di presentazione o di pubblicizzazione, puo' essere ragionevolmente confuso con altri prodotti in commercio per i quali sono impiegati materiali o metodi di lavorazione che attribuiscono caratteristiche d'impiego o di durata ovvero valore economico superiori o comunque diversi rispetto al prodotto stesso;
b) in ragione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione, impone limitazioni o cautele particolari nell'uso cui sara' ragionevolmente destinato dal consumatore, diverse da quelle relative ad uno o piu' prodotti in commercio con i quali puo' essere confuso per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalita' di presentazione o di pubblicizzazione.
2. E' fatta salva la facolta' di dichiarare comunque i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione.
Entrata in vigore il 4 maggio 1997
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