Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 marzo 2009 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 marzo 2009 |
Commentario • 1
- 1. Testo Unico sulle spese di giustiziahttps://www.studiocataldi.it/
Raccolta Normativa PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I Oggetto e definizioni IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50; VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia; VISTO il decreto del Presidente …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/09/2021, n. 2498Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'appello di Venezia Sezione Quarta Civile riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati Dott. LISA MICOCHERO - Presidente – Dott. ADELE SAVASTANO - Consigliere – Avv. ERMINIA GAZZILLO - Giudice ausiliario relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 443/2018 r.g. promossa con atto di citazione d'appello notificato il 6.2.2018 da , IC SC , residente a [...]Parte_1 C.F._1 Nicolò (PD), Via XXV Aprile, 11, nella sua qualità di erede legittimo di , Persona_1 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 19.03.2012, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Dragone presso il cui studio …Leggi di più...
- contagio da HCV·
- prescrizione quinquennale·
- interessi su debito di valore·
- dies a quo prescrizione·
- inammissibilità appello·
- indennizzo L. 210/1992·
- danno esistenziale·
- danno morale·
- responsabilità extracontrattuale·
- rivalutazione monetaria·
- danno biologico·
- onere della prova·
- compensatio lucri cum damno
- 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/08/2014, n. 4304Provvedimento: N. 09122/2012 REG.RIC. N. 04304/2014REG.PROV.COLL. N. 09122/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9122 del 2012, proposto da: IC (Società Per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri) Spa, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Gaeta, Armando Profili, con domicilio eletto presso Armando Profili in Roma, via Giuseppe Palumbo N.26; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei …Leggi di più...
- annullamento di decreti presidenziali·
- sentenza costituzionale 215/2010·
- usucapione·
- produzione di energia elettrica·
- violazione art. 117 e 118 Costituzione·
- art. 3 del d.p.r. 20 novembre 2009·
- principio di sussidiarietà·
- commissario straordinario del governo·
- principio di proporzionalità·
- principio di precauzione·
- convenzione tra GSE e società·
- ricorso amministrativo·
- intesa regionale·
- art. 4 del d.l. 78/2009·
- motivazione degli atti amministrativi
Versioni del testo
- Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e Verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007.
- Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa.
- Art. 3. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in complessivi 2,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 24,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.