Art. 4. Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2023, N. 145)) .
2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 , le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2023».
2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 , e' differito al 30 settembre 2023.
2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 , le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2023».
2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 , e' differito al 30 settembre 2023.