Articolo 12 del Decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536
Articolo 11Articolo 13
Versione
31 dicembre 1987
Art. 12. 1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , gia' elevato a tre anni dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e' elevato a dieci anni.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1987
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