Articolo 5 ter del Decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186
Articolo 5 bisArticolo 5 quater
Versione
2 febbraio 2023
Art. 5-ter. (( (Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione). )) (( 1. Al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all' articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal presente articolo. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d), e) e f), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , sono esclusi dall'ambito di operativita' del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.
2. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva con ordinanza, acquisito in conferenza di servizi il parere dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e sentita la regione Campania, un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022. Il piano, che contiene anche una ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, ha validita' quinquennale ed e' attuato progressivamente nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. Nelle more dell'adozione del predetto piano, il Commissario straordinario provvede, con propri atti, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi per le piu' urgenti necessita' nel limite delle risorse allo scopo finalizzate e disponibili nella contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. Il monitoraggio e' svolto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 .
3. Le previsioni del piano commissariale di cui al comma 2 integrano il piano di ricostruzione previsto dall' articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , ai fini del necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma, dando, ove possibile, autonoma evidenza contabile ai costi riconducibili alla ricostruzione post-sisma e alle attivita' previste dal piano commissariale di cui al presente articolo.
4. Ai fini dell'attuazione del piano commissariale di cui al comma 2, il Commissario straordinario puo' definire accordi di collaborazione ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , con altri enti e organismi pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche mediante ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono comunicate al Presidente della regione Campania e al Presidente del Consiglio dei ministri. Ai provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario, si applica quanto previsto dall' articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 .
6. Per gli interventi di conto capitale di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all' articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))
Entrata in vigore il 2 febbraio 2023
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