Articolo 4 del Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
Articolo 1 terArticolo 5
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8 ottobre 2020
Art. 4.

Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 , concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui e' noto che possono causare malattie infettive nell'uomo

1. All'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» e' inserita la seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) - 3»; la nota 0a) e' cosi' formulata: «0a) In linea con l' articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.».
Entrata in vigore il 8 ottobre 2020
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