Articolo 3 bis del Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
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Art. 3-bis. (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza) .

1. All' articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
b) dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente:
"2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 , e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".
2. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarita' contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.
3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all' articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , compresi quelli aventi scadenza sino al ((31 luglio 2021)) , conservano la loro validita' fino alla medesima data. ((Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione e' effettuata progressivamente dagli uffici competenti)) .
Entrata in vigore il 22 giugno 2021
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