Art. 6.
Gli Istituti pubblici o privati, destinati a ricoverare soltanto mentecatti cronici tranquilli, epilettici innocui, cretini, idioti ed, in generale, individui colpiti da infermita' mentale inguaribile, non pericolosi a se' e agli altri, devono corrispondere alle esigenze d'igiene e d'assistenza propria degli ospizi o ricoveri di individui affetti da malattie fisiche aventi carattere cronico ed inguaribile.
Devono anche avere personale e locali idonei alla temporanea custodia di quei malati che cessassero di essere tranquilli.
Sono inoltre sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 8 e successivi della legge e al capo VII di questo regolamento.
Dove non esistono gli Istituti indicati nella prima parte di questo articolo, ovvero quando essi sono insufficienti, i mentecatti appartenenti alle categorie sopra specificate devono essere accolti in separati reparti di manicomi.
Questi reparti saranno ordinati secondo le prescrizioni del presente articolo e possibilmente saranno forniti di laboratori e di terreni destinati alla coltivazione coll'opera dei ricoverati.