Articolo 6 del Regolamento del Regio decreto 16 agosto 1909, n. 615
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1 ottobre 1909

Art. 6.

Gli Istituti pubblici o privati, destinati a ricoverare soltanto mentecatti cronici tranquilli, epilettici innocui, cretini, idioti ed, in generale, individui colpiti da infermita' mentale inguaribile, non pericolosi a se' e agli altri, devono corrispondere alle esigenze d'igiene e d'assistenza propria degli ospizi o ricoveri di individui affetti da malattie fisiche aventi carattere cronico ed inguaribile.

Devono anche avere personale e locali idonei alla temporanea custodia di quei malati che cessassero di essere tranquilli.

Sono inoltre sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 8 e successivi della legge e al capo VII di questo regolamento.

Dove non esistono gli Istituti indicati nella prima parte di questo articolo, ovvero quando essi sono insufficienti, i mentecatti appartenenti alle categorie sopra specificate devono essere accolti in separati reparti di manicomi.

Questi reparti saranno ordinati secondo le prescrizioni del presente articolo e possibilmente saranno forniti di laboratori e di terreni destinati alla coltivazione coll'opera dei ricoverati.

Entrata in vigore il 1 ottobre 1909
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