Art. 72.
Ciascuna provincia del Regno adempie all'obbligo del mantenimento degli alienati poveri, provvedendo al ricovero di essi, sia in manicomi propri, sia, in seguito a speciali convenzioni, in manicomi pubblici o privati, salvo l'eventuale rimborso delle spese relative secondo le norme contenute nel capo VII della legge 17 luglio 1890, n. 6972 .
Quando si provveda a tale obbligo avvalendosi di un manicomio esistente fuori del territorio della Provincia, sulla relativa convenzione deve essere previamente sentito il Consiglio provinciale di sanita'; il quale devo motivare il suo parere, tenendo conto della distanza, delle condizioni di viabilita' e del numero degli alienati in relazione alla capacita' del manicomio prescelto.
La Provincia, che non ha manicomio proprio, dove notificare a tutti i sindaci della Provincia, stessa quale manicomio e' destinato ad accogliere gli alienati poveri.