Articolo 2 del Decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5
Articolo 1 bisArticolo 4
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15 gennaio 2023
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16 marzo 2023
Art. 2. Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 1. All' articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 290, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
b) il comma 291 e' sostituito dal seguente: « ((291. Il decreto)) di cui al comma 290 puo' essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato ((nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere)) ; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato ((nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere)) .».
Entrata in vigore il 16 marzo 2023
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