Articolo 2 del Decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 febbraio 2015
Art. 2. Disposizione transitoria 1. Gli iscritti negli elenchi dei difensori d'ufficio predisposti dai Consigli dell'ordine circondariali sono iscritti automaticamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco nazionale previsto dall'articolo 29, comma 1, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale . Alla scadenza del termine di un anno, il professionista che intenda mantenere l'iscrizione deve presentare la documentazione prevista dall'articolo 29, comma 1-quater, delle disposizioni medesime.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente